Cartella di pagamento, per sospenderla basta una semplice istanza all’ente
(dell’avv. Mirella Casiello) La richiesta di pagamento contenuta nella cartella, o nell’avviso di pagamento, può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, in alcuni casi, anche rivolgendosi direttamente all’agente addetto alla riscossione.
La legge di Stabilità 2013 (n.228/2012) ha previsto la possibilità di sospendere la riscossione direttamente con l’ente concessionario. La norma prevede che entro il termine di 60 giorni dalla notifica di un qualsiasi atto da parte del concessionario il contribuente possa fermare la riscossione con una semplice istanza.
In caso di mancata risposta dell’Ente impositore, nel termine di 220 giorni, le partite vengono annullate. Esistono precedenti. Tra i più recenti, segnaliamo la sentenza n.1539/18 della Corte di Appello di Lecce
Commenti recenti