Quando il banchetto di nozze delude, gli sposi possono chiedere… lo sconto
(di Francesca Greco) Si sa che quando due persone decidono di sposarsi o unirsi civilmente, desiderano solo che quello possa essere il più bel giorno della loro vita. Ma cosa accade se, malauguratamente, la festa ed il banchetto non sono proprio come gli sposi se l’erano immaginato? Dal punto di vista normativo, quello che esamineremo, si chiama contratto di banqueting. E’ un negozio, molto diffuso nella prassi, nel quale un imprenditore, solitamente un ristoratore, dietro corrispettivo assume mediante organizzazione dei mezzi necessari (locali, personale, cibo e bevande) a proprio rischio, la realizzazione di un evento – nel caso in esame un banchetto in occasione delle nozze – in favore di un altro soggetto. È un contratto atipico (la cui conclusione è prevista dall’ordinamento, cfr. l’art. 1322, comma 2 c.c.), dal carattere misto, che presenta elementi propri di più contratti tipici, anzitutto l’appalto e la vendita. La denuncia dei vizi deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni ex art. 1667, comma 2 c.c.Qualora la prestazione non corrisponda a quella pattuita contrattualmente, la parte lesa (i coniugi) potrà richiedere una legittima riduzione del prezzo ma, in merito all’eventuale danno esistenziale la Cassazione, con sentenza n. 28742/2018, si è così espressa: “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato in re ipsa, ma deve essere provato secondo la regola generale dell’articolo 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto; ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, eventuale e ipotetico”.
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