Elezioni Ordini Forensi, principi di Diritto – puntata 2
(rubrica – puntata 2) Proseguiamo il nostro breve viaggio che approfondisce i principi di diritto che regoleranno le prossime tornate elettorali negli ordini forensi.
di Mirella Casiello
Il tema odierno sempre attuale, e che rischia di diventare addirittura “scottante”, è quello dei mandati cosiddetti “parziali” .
Ed invero, in seguito alla impugnazione elettorale che ha interessato il Foro di Taranto, le Sezioni Unite (8566/21) hanno avuto modo di precisare che i mandati vanno considerati in modo oggettivo: non importa per quanto tempo viene svolto il munus dal singolo Consigliere, anche in caso di avvicendamento. Quando si è ricoperto il ruolo di Consiglieri (sia pure per un tempo ridotto) in due consiliature consecutive, non ci si può ricandidare per un terzo mandato consecutivo.
In ossequio alla Legge, il Cnf ha dovuto infine recepire il principio chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12/22 che ha definito il contenzioso elettorale del Foro di Bari.
L’unica eccezione alla regola è consentita solo in caso di consiliature che siano durate meno di due anni, per eventi straordinari, quale il commissariamento.
Un evento oggettivo, insomma, non certamente riferibile alle vicende personali dei singoli Consiglieri!
Ci saranno ancora Colleghi che avranno voglia di forzare le norme (ormai chiarite tante volte dalle sentenze) e dichiarare/certificare di non versare in condizioni di incandidabilita’/ineleggibilità?
Riusciremo finalmente a lasciarci alle spalle questa stagione giudiziaria?
Di seguito riportiamo uno stralcio della sentenza 12/22 del Cnf qui richiamata: ““Come peraltro già affermato da questa Corte, tali mandati consecutivi non sono frazionabili a seconda del tempo effettivo in cui il singolo consigliere [n.d.a. omissione riscontrabile nel testo della sentenza], sicché il numero di tre [n.d.a.: per gli Ingegneri], ai fini della norma in esame, è indipendente dalla variabile della durata in carica di ogni singolo consigliere e dell’eventuale suo avvicendamento, dovendo, piuttosto, essere riferito alla durata oggettiva della consiliatura, rispondendo il limite di rieleggibilità all’esigenza di impedire un quarto mandato [n.d.a.: per gli Ingegneri] a chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura (Cass. Sez. 2, 24/09/2014, n. 20138; Cass. Sez. 2, 12/04/2019, n. 10347; a proposito dell’analogo limite stabilito in tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi nella L.n. 113 del 2017, art. 3, commi 3 e 4, peraltro con la precisazione della non computabilità dei mandati di durata inferiore ai due anni, Cass. Sez. U, 19/12/2018, n. 32781; Cass. Sez. U, 26/03/2021, n. 8566)”.
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