Elezioni Ordini Forensi, principi di Diritto: la rubrica
Comincia oggi la nostra rubrica dedicata ai principi di Diritto da evidenziare a proposito del prossimo appuntamento elettorale degli Ordini Forensi.
di Mirella Casiello
Con la comunicazione del Ministero della Giustizia (elezioni della compagine del Consiglio Nazionale Forense entro il 31 dicembre) inizia la stagione elettorale per il rinnovo del CNF e dei Consigli degli Ordini territoriali.
Alla luce delle numerose sentenze ottenute negli anni appena trascorsi, e con l’auspicio che questa volta ci si attenga alle #regole e alle recentissime indicazioni della Giurisprudenza, da oggi iniziamo la pubblicazione dei Principi di Diritto che sono ormai patrimonio comune nella interpretazione della Legge Professionale.
Si parte dalla legittimazione diffusa: tutti gli Avvocati hanno il diritto di impugnare le elezioni del CNF .
“…se tutti gli iscritti agli albi degli avvocati concorrono a costituire l’”ordine forense”, che a sua volta si articola (anche) nel CNF, e quest’ultimo, ai sensi di quanto illustrato negli artt. 1, 11, 35 e 50 della l. n. 247/2012, svolge molteplici attività, tra cui quelle consultiva in sede normativa, regolamentare e disciplinare, nell’interesse dei professionisti costituenti l’ordine forense, ne deriva che ciascuno dei ricorrenti è legittimato, avendo una posizione giuridica differenziata rispetto a tutti gli altri consociati, a contestare la composizione del suddetto Consiglio e, quindi, la relativa proclamazione di soggetti eletti nell’organo che, secondo quanto previsto dall’art. 24 legge cit., si qualifica quale ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e delle regole deontologiche, anche con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione” (per tutte: Tar Lazio n. 12176/19).
Ed ancora “il CNF non è organo sovraordinato rispetto ai COA, il CNF e i COA sono due espressioni latu sensu complementari dell’Ordine forense” (Corte d’Appello Roma r.g. 5538/21)
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