.08 Gen

Locazioni, illegittima la richiesta di ritinteggiare prima di lasciare l’immobile

(di Francesca Greco) Capita spesso che il locatore alla scadenza del contratto, ed al rilascio dell’immobile, chieda al conduttore la ritinteggiatura dello stesso, avvalendosi dell’art. 1590 c.c. che prevede che ” Il conduttore deve restituire la cosa al locatore, nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta”. Il conduttore, in primo luogo, deve prendere in consegna il bene ed osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene secondo l’uso pattuito. In secondo luogo, deve dare il corrispettivo nei termini convenuti (art. 1587 c.c.).  Tutto ciò va coordinato con l’art. 79 L. n. 392/1978 ( equo canone): il primo comma dispone che “È nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge. (…).”. E allora, ritinteggiare o non ritinteggiare, questo è il dilemma. Nel merito si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 29329 del 13/11/2019, stabilendo che “E’ nulla, quindi come se non fosse mai esistita, la clausola che obbliga l’inquilino, a fine locazione, ad eliminare le conseguenze del deterioramento dovuto all’uso normale dell’immobile, quindi ritinteggiandolo, ai sensi dell’art. 79 L. n. 392/78. ” Possiamo quindi affermare che  l’ unico corrispettivo lecitamente pattuibile, a carico del conduttore, è il canone: ogni ulteriore pretesa deve considerarsi nulla.

 

 

Comments are closed.