Separazioni, l’assegno stabilito si può modificare. Ma non pagarlo è un reato, anche in stato di crisi economica
(di Francesca Greco) La crisi economica, le imprese che non sono riuscite a sopravvivere o reinventarsi, i salari più bassi per i lavoratori che hanno percepito la cassa integrazione (993,21 euro lordi per le retribuzioni inferiori o uguali a 2.148,74 euro e 193,75 euro lordi per le retribuzioni superiori a 2.148,74 euro) e la precarietà degli autonomi sono tutte condizioni che hanno reso difficile l’adempimento degli accordi economici presi in sede di separazione, divorzio o affido dei figli naturali.
Bisogna ricordare che è reato non pagare l’assegno mensile stabilito da un provvedimento del Giudice o da un accordo di negoziazione assistita (articolo 570 del Cofice Penale) quindi chi non riesce a far fronte a tali obblighi non può autonomamente deciderere di non pagare, ma ha l’obbligo di chiedere la modifica degli stessi. Le istanze di modifica possono essere depositate presso i Tribunali, a condizione che vi sia stata una riduzione stabile che ne rende impossibile l’adempimento.
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